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ATTI PERSECUTORI O STALKING

di Giovanna Chiara

La previsione di questo reato è stata introdotta nel nostro ordinamento dopo che fatti di cronaca molto dolorosi hanno sensibilizzato l’opinione pubblica sulla necessità di particolari misure per proteggere particolarmente le donne. Ma sono tanti anni che vengono studiati questi comportamenti particolarmente
negli Stati Uniti d’America, anche se primo a parlare di "molestatore assillante", fu lo psichiatra francese dè Clèrambault nel 1912.


I primi ad affrontare il problema dal punto di vista legale furono gli Stati Uniti, nel 1992 quando il Congresso promosse le leggi contro lo stalking “intenzionale, malevolo e persistente comportamento teso a seguire o molestare un'altra persona".
In Italia col c.d. "Decreto Sicurezza", su questo punto si è dissolta la contesa politica tra destra e sinistra, che è viceversa molto animata riguardo di altre misure di sicurezza, per esempio: quelle per contrastare la immigrazione quelle che istituiscono sulle ronde.

E così tutti hanno plaudito quando si sono pubblicizzate le modifiche del codice penale, di procedura penale, delle leggi di pubblica sicurezza che si sono occupate di aggravare i reati di violenza sessuale e di pedofilia e di introdurre nel nostro ordinamento la nuova fattispecie di reato con il d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 e convertito nella legge 23 aprile 2009, n. 38.
Il nuovo articolo 612-bis, del codice penale, è intitolato: “Atti persecutori” e recita:

“Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumita' propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.”

Il bene giuridico tutelato è la persona, la sua libertà morale, la sua salute che la condotta persecutoria mette in pericolo creando ansia panico terrore, gli elementi costitutivi del reato sono le minacce e molestie REITERATE E SERIALI che possono concretizzarsi in diversi modi: possono costituire comportamenti persecutori lettere e telefonate, l’invio assillante di fiori o regali, i pedinamenti, la sorveglianze sotto casa, i danneggiamenti alla proprietà (l’auto lasciata in strada è il bene più frequente danneggiato), le molestie e le visite sul posto lavoro, fino alle minacce alla vittima o ai suoi cari, per arrivare a vere violenze fisiche o sessuali, giungendo sino all’omicidio.

Un’unica minaccia o molestia contraddistingue un diverso reato che viene blandamente punito da altra norma.
L’elemento oggettivo del reato di “atti persecutori” sussiste quando concorrono tutti e tre gli elementi previsti dalla norma:

1) la condotta persecutoria;

2) la reiterazione ossessiva di tale condotta;

3) la conseguente insorgenza nella vittima di un particolare stato di sofferenza.


La pena per chi commette questo reato è la reclusione da sei mesi a quattro anni.

E sono previste aggravanti speciali:

- La pena e' aumentata se il fatto e' commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa (art. 612 bis, secondo comma).
-La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e' commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilita' , ovvero con armi o da persona travisata (art. 612 bis, terzo comma).

La perseguibilità di questo reato è a querela di parte, da proporsi entro sei mesi. Tuttavia si procede d'ufficio se la condotta persecutoria è commessa nei confronti di un minore o di una persona con disabilità o quando tale condotta configura anche un reato perseguibile d’ufficio, per esempio lesioni gravi fino all’omicidio (art. 612 bis, quarto comma).

La persona che si ritiene perseguitata, se non ritiene di proporre querela, o almeno sino a che non presenta formale querela, può avanzare una richiesta di ammonimento nei confronti del molestatore, per esempio con un esposto ai carabinieri o alla polizia. Il questore, cui è trasmessa la richiesta, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, se ritiene fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale.

Se sussistono specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di reiterazione del reato, l'autorità di pubblica sicurezza, su autorizzazione del pubblico ministero che procede, diffida formalmente l'indagato dal compiere ulteriori atti persecutori.

Se molestatore persevera nella persecuzione dopo l’ammonimento, si procede d’ufficio contro di lui e la pena è aggravata di almeno un terzo.
Gli psichiatri, psicologi e criminologi che hanno studiato questi comportamenti sono abbastanza d’accordo nel considerare i persecutori psicopatici o psicotici. (Mullen,1999)

Se sono psicopatici generalmente sono coscienti di quello che fanno: in genere sono persone sole, infelici, incapaci di avere rapporti con l'altro sesso che hanno paura di essere abbandonati, spesso perché hanno subito abbandoni nell’infanzia e si legano ossessivamente a qualcuno, perché hanno una personalità debole con un senso infantile di onnipotenza.

Gli psicotici, invece, non sono coscienti e soffrono di delirio erotomaniaco o di schizofrenia. Sotto il profilo psichiatrico-forense, il delirio psicotico può determinare un serio sovvertimento dello psichismo tale da compromettere la capacità di intendere e di volere del soggetto; ma i dati emersi dalla letteratura in tema di stalking ci dicono che soltanto il 50% degli stalker mostra disturbi psicotici, che tuttavia spesso non hanno correlazione significativa con gli episodi di violenza.

Considerando sia le motivazioni, sia il contesto in cui agisce il persecutore (stalker), Mullen distingue cinque tipi: di persecutori:

• il risentito che ha come obiettivo la vendetta per un torto subito ma non attua, generalmente, violenze fisiche

• il respinto che agisce dopo un abbandono da parte del partner e attua la persecuzione proprio per mantenere tale rapporto la cui perdita è per lui insopportabile. Sono i più pericolosi sia per l'insistenza sia per le possibili
violenze fisiche e sessuali

• il bisognoso d'affetto è colui che nega e reinterpreta il rifiuto dell’altro. Questa categoria include anche la forma definita “delirio erotomane”

• il corteggiatore incompetente, è colui che attua comportamenti opprimenti, anche aggressivi e brutali e ingiuriosi. Questo tipo di molestatore si stanca col tempo di perseguitare la stessa vittima, ma ricomincia con altra persona la stessa condotta persecutoria

• il predatore è colui che ambisce ad avere rapporti sessuali con una vittima che può essere pedinata, inseguita e spaventata. La paura del perseguitato lo eccita. Il predatore è persona con disturbi nella sfera sessuale, quali pedofilia o feticismo.

Lo stalking è un fenomeno di cui si parla parecchio. negli ultimi anni, grazie alle battaglie delle donne contro la violenza e agli studi di psicologia e psichiatria che focalizzano con studi approfonditi questi disturbi psicopatici e psicotici. Come difendersi dallo stalker?
La vittima può attuare delle manovre per mettere una barriera tra lei e il molestatore: per esempio, evitare ogni contatto e non perdere la calma, cambiare numero di telefono, segnalare la situazione alla polizia, mettere iltelefono sotto sorveglianza della polizia.
Adesso che c’è la legge, conoscerla, e usare gli strumenti che la legge fornisce.

Grazie ad internet e ai social networks (come facebook) è possibile trovare foto e informazioni .
Ecco alcune indicazioni utili:
Osservatorio nazionale stalking
Stalking e violenza sulle donne
Lo stalking dal sito dei carabinieri