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Un figlio e' un figlio

Secondo la Costituzione italiana (art.29), la famiglia trova il suo fondamento nel matrimonio.
Fino al 31.12.2012 i figli nati in circostanza di matrimonio venivano considerati “legittimi”, mentre quelli nati al di fuori “naturali”.
Con l’entrata in vigore dal 01.01.2013 della legge n.219/2012, che modifica il codice civile,  stato compiuto un importante passo avanti nel considerare allo stesso modo i figli nati dentro e fuori il matrimonio. Vediamo cosa cambia.
 

Parentela - art. 74 c.c.
La parentela è il rapporto giuridico che intercorre tra persone che discendono da uno stesso stipite e sono quindi legate tra loro da un vincolo di consanguineità.
Dal 1.1.2013 verranno considerati parenti non più soltanto coloro che sono nati dallo stesso stipite in circostanza di matrimonio, ma anche coloro che sono nati al di fuori di esso e, ancora, i figli adottivi.

L’effetto più evidente consiste nel venir meno della distinzione tra parentela legittima (nata all’interno del matrimonio) e parentela naturale (nata al di fuori), nella più ampia ottica del legislatore di dissolvere la distinzione tra figli naturali e figli legittimi, considerando i figli semplicemente, ed incondizionatamente,.. figli.

Tutti i figli avranno, infatti, d’ora in poi, lo stesso stato giuridico (art. 315 c.c.)
La volontà di abolire definitivamente tale distinzione è ulteriormente confermata dal fatto che d’ora in poi le espressioni «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono all’interno delle norme italiane, dovranno considerarsi sostituite dalla parola «figli».

Diritti e doveri dei figli - art. 315-bis c.c.
Diritti: rimane invariato il diritto del figlio ad essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.

Vengono espressamente riconosciuti il diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti e, per il figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, (se più piccolo, verrà valutata la sua capacità di discernimento), il diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.

L’intento del legislatore è, evidentemente, quello di andare incontro fin dall’infanzia alle esigenze di qualsiasi figlio, tutelando:
il suo coinvolgimento in prima persona nelle scelte relative alla propria vita presente e     futura, dato che la realizzazione di esse è in stretta connessione con le volontà (e le economie) genitoriali;
la possibilità di coltivare qui legami affettivi che lo legano ai componenti delle famiglie di entrambi i genitori, anche (e forse sopratutto) quando vi siano conflitti di qualsiasi natura

Doveri: Quanto agli obblighi derivanti dal proprio status famigliare, il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.

Riconoscimento dei figli - art. 250 c.c.
Con le nuove disposizioni relative alla procedura di riconoscimento dei figli, viene sottolineata, ancora una volta, la necessità socioculturale di tenere in maggior considerazione le volontà e i desideri di colui/lei che verrà riconosciuto/a.

Vediamo i cambiamenti:
Figli incestuosi
Sparisce definitivamente il riconoscimento dei figli incestuosi, dal momento che vengono (giustamente) anch’essi considerati semplicemente figli.
Limiti di età per il riconoscimento:
Figlio
Se il figlio ha compiuto i quattordici (prima sedici) anni, il riconoscimento non produce effetto senza il suo assenso.
Se il figlio non ha compiuto i quattordici (idem) anni, il riconoscimento non può avvenire senza il consenso dell’altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento.
Ad ogni modo, il consenso non potrà essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio.
Genitore
Il genitore di età inferiore ad anni sedici non può avviare la procedura di riconoscimento, a meno che il giudice non lo autorizzi, una volta valutate tutte le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio.
Opposizione dell’altro genitore
Nel caso in cui il genitore, che vuole avviare la procedura di riconoscimento, non avesse il consenso dell'altro genitore, egli potrà ricorrere al giudice competente, che fisserà un termine per la notifica del ricorso (per il riconoscimento) contro l’altro genitore.
Se entro trenta giorni dalla notifica del ricorso il genitore contro cui è stato proposto non propone opposizione (al ricorso), il giudice decide con sentenza sul riconoscimento e sul cognome del figlio.

Se, invece, viene proposta opposizione, il giudice, dopo aver assunto le informazioni che ritiene opportune, dispone che il figlio minore, che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore (ove capace di discernimento) debba essere da lui ascoltato.
In circostanze di urgenza, il giudice può assumere eventuali provvedimenti di carattere provvisorio, volti a far si che inizi ad instaurarsi la relazione genitore-figlio tra il genitore che abbia proposto il ricorso e il figlio. Ma se l'opposizione al ricorso dovesse essere valutata palesemente fondata, le probabilità di ottenere un provvedimento di questo tipo si riducono sensibilmente.

Autorizzazione al riconoscimento non solo per il genitore - art. 251 c.c.
Può essere riconosciuto il figlio nato da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito (es. padre-figlio; nonno-nipote) o in linea collaterale nel secondo grado (es. fratello-sorella), oppure un vincolo di affinità in linea retta (es. genero-suocero).
Perché ciò avvenga, il parente che voglia avviare la procedura dovrà chiedere, ed ottenere, l’autorizzazione del giudice, il quale per la sua valutazione dovrà tenere in considerazione prima di tutto l’interesse del figlio, al fine di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.

Effetti del riconoscimento art. 258 c.c.
Diversamente da quanto avveniva prima di queste modifiche, il riconoscimento del figlio nato al di fuori del matrimonio, produrrà effetti non più soltanto riguardo al genitore da cui esso viene fatto, ma anche nei confronti dei parenti di questo, con risvolti importanti in diversi ambiti, tra cui quello ereditario.
Ancora una volta, dunque, il fatto di essere nati all’esterno di un matrimonio non costituirà più un pregiudizio per chi nasce.

Figlio che vuole essere riconosciuto – art.276 c.c.
La domanda per la dichiarazione di paternita' o di maternita' naturale deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi. In loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore
nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.
Alla domanda puo' contraddire chiunque vi abbia interesse.

Nome del figlio - art. 35 del regolam. di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.396/2000
Il nome scelto dai genitori dovrà corrispondere al sesso, potrà essere costituito da un solo nome o da più nomi, anche separati, ma questi non dovranno essere superiori a tre.
Ad ogni modo, qualora siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale di anagrafe dovrà essere riportato solo il primo dei nomi.

Anche in questo caso,il legislatore ha voluto tutelare gli interessi presenti e futuri dei figli, ponendo una sorta di freno alla fantasia ( a volte un po’ troppo libera) di genitori entusiasti dell’arrivo del nuovo nato, relativamente ad un aspetto che riguarda quest’ultimo fin da prima di venire al mondo e sul quale non può (evidentemente) “dire la sua”!

Competenza dell’autoritò giudiziaria - art. 38 disposizioni attuative c.c.
Probabilmente quest’aspetto risulterà interessante più per i tecnici del diritto, ma per completezza vengono qui di seguito riportate.
Rimane ferma la competenza del Tribunale dei Minorenni per i provvedimenti relativi:
all’accertamento della maturità psicofisica del minore che voglia contrarre matrimonio (art. 84c.c.);
alla nomina di un curatore che assista il minore nella stipulazione di convenzioni matrimoniali (art. 90c.c.);
dichiarazione di paternitò e maternità di figlio minore (art. 269 c.c.);
alla decadenza dalla potestà sui figli (art. 330 c.c.);
alla reintegrazione potestà (art. 332 c.c.);
alla condotta pregiudizievole che il genitore adotta nei confronti dei figli (art. 333 c.c.), ad esclusione dell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile;
alla rimozione del genitore dall’amministrazione del patrimonio del figlio (art. 334 c.c.);
riammissione in detto esercizio (art. 335 c.c.);
all’autorizzazione del minore alla continuazione dell’esercizio d’impresa (art.371,ultimo comma,c.c.)

e viene attribuita al Tribunale Ordinario la competenza a pronunciarsi relativamente a:
strumenti a tutela dei figli, in materia di fondo patrimoniale (art. 371 c.c.);
costituzione di usufrutto su una parte dei beni spettanti all’altro coniuge, in materia di divisione dei beni della comunione (art. 194, comma 2, c.c.);
riconoscimento del figlio naturale (art.250 c.c.);
autorizzazione all’affidamento del figlio ed inserimento del minore nella famiglia, qualora il genitore sia già unito in matrimonio (art. 252 c.c.);
assunzione del cognome (art. 262 c.c.);
autorizzazione all’impugnazione del riconoscimento da parte del riconosciuto durante la minore età (art. 264 c.c.);
controversie in materia di esercizio della potestà genitoriale (art. 316 – 317 c.c.).

Dott.ssa Antonella Amico,  Consilgiere dell' Associazione FareFamiglia